„L’imposta di culto concretizza l’obbligo al contributo della Chiesa“ (Sinodo 72 Diocesi di Coira, volume IX, pag. 29, 3.3.1). È dunque prassi che nella diocesi di Coira i fedeli adempino al loro obbligo alla solidarietà finanziaria con la Chiesa mediante il pagamento dell’imposta di culto.
Sulla base alla Giurisprudenza del Tribunale Federale (decisione del Tribunale federale del 16 novembre 2007 e del 9 luglio 2012) è permesso da parte dello Stato, staccarsi (“uscire dalla Chiesa”) dalle istituzioni di diritto ecclesiastico (comuni parrocchiali, corporazioni cantonali) e dichiarare contemporaneamente di voler rimanere cattolici. Con tale uscita, che a causa della prassi menzionata rappresenta un’eccezione, termina sì l’obbligo al pagamento dell’imposta di culto, rimane però vincolante l’obbligo a rendere concreto il contributo alla Chiesa in un un’altra forma.
Secondo le raccomandazioni della Conferenza dei Vescovi Svizzeri del giugno 2009 le diocesi toccate (Basilea, San Gallo, Losanna-Ginevra-Friburgo e Coira) offrono ai fedeli che lasciano le organizzazioni di diritto ecclesiastico, ma al contempo dichiarano di voler rimanere fedeli cattolici, la possibilità di continuare a vivere la loro solidarietà materiale con la Chiesa mediante dei contributi annuali. Per questo nella diocesi di Coira è stato istituito il „Fondo della solidarietà della diocesi di Coira“ („Solidaritätsfonds“). Si tratta di una fondazione ecclesiastica di diritto privato ai sensi dell’art. 80 segg., art. 87 e art. 52 comma 2 del Codice di Diritto Civile Svizzero (CC) come anche delle relative norme del Codex Iuris Canonici del 1983 (CIC) con sede a Coira/Svizzera.
Lo scopo della fondazione corrisponde alle norme del c. 1274 § 1 e § 3 CIC. La fondazione nella diocesi di Coira deve dunque essere un istituto speciale:
– „che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento die chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente“ (can. 1274 § 1 CIC),
– con il quale il Vescovo diocesano sia in grado di soddisfare „gli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità della diocesi“ (can. 1274 § 3 CIC).
La fondazione accoglie in primo luogo le offerte dei fedeli della diocesi i quali hanno lasciato il comune parrocchiale, cioè la corporazione di diritto ecclesiastico cantonale, ma che desiderano rimanere dei fedeli cattolici e che adempiono all’obbligo alla solidarietà verso la Chiesa secondo il can. 222 § 1 CIC. La fondazione accoglie inoltre le donazioni di persone da dentro e fuori della diocesi che desiderano appoggiare lo scopo della fondazione.
Il consiglio di fondazione, quale organo di rappresentanza e di direzione del fondo di solidarietà della diocesi di Coira, è composto da massimo sette membri. Sono membri ex officio il rispettivo Vicario generale della diocesi e un membro del Consiglio amministrativo diocesano. Due ulteriori consiglieri di fondazione sono liberamente scelti dal Vescovo diocesano e sono esperti in materia economica e/o giuridica.
Coira, 28 novembre 2010
Completato il 12 agosto 2012